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Che proroga al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia. (085U3583)

Art. 1.



Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.