Che da' facolta' al governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia militare, di complemento e della riserva dell'arma del genio e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari. (080U5550)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))