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Autorizza il Governo del Re a dare piena esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Peru'. (078U4673)

Art. 21


Art. 21.

Il presente trattato sara' in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si fara' lo scambio delle ratifiche; ma, se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziato all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuera' a rimanere in vigore per ambo le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.