N NORME. red.it

Che abolisce l'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale. (077U4166)

Art. 1.



L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri e' abolito, salvo le eccezioni seguenti:

Art. 2.



L'arresto personale e' mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

Nelle contravvenzioni sara' facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.

Art. 3.



L'arresto personale potra' essere pronunziato anche dai giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

Art. 4.



Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice civile; ma la durata dell'arresto non potra' eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potra' essere minore di giorni tre, ne' maggiore di tre mesi.

Art. 5.



In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno piu' eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sara' abbandonata, e la liberta' sara' immediatamente renduta ai debitori imprigionati.

Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.

Art. 6.



Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa diverra' esecutoria in tutto il Regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.