Colla quale e' stabilito che per le pensioni di ritiro e riforma si debbono computare all'ufficiale medico della marina militare come servizio effettivo i cinque anni antecedenti alla sua nomina. (077U3915)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))