Che autorizza il Governo a procurarsi una anticipazione di lire 15,000,000 sul prodotto ricavabile dalla vendita di beni appartenenti al demanio. (075U2567)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))