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Per l'esecuzione della Convenzione postale fra l'Italia, la Confederazione della Germania del Nord, la Baviera, il Wurtemberg ed il Baden. (069U4985)

Art. 21


Art. 21.

L'Amministrazione delle poste italiane e le Amministrazioni delle poste degli Stati germanici compileranno, in fine di ogni trimestre, i conti generali del cambio delle corrispondenze e del transito dei pieghi chiusi.

Nella liquidazione, 12 centesimi e mezzo saranno ragguagliati ad 1 groschen d'argento ed a 3 kreutzer e mezzo.

I conti, dopo essere stati concordati fra le Amministrazioni interessate, saranno saldati immediatamente nelle specie metalliche in uso nel paese ove ha luogo il pagamento.

Ogni spesa per tali pagamenti rimarra' a carico dell'Amministrazione debitrice.