Che accorda al Governo la facolta' di occupare per ragioni di pubblico servizio le Case delle Corporazioni religiose. (061U0384)
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))