Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.
Preambolo
Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i criteri di quotazione sul mercato secondario;
Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, in base al quale il suindicato art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti e' consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri;
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;
Visto l'art. 18, e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;
Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale e' vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
Visto l'art. 14-bis della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437 che, in particolare, all'art. 5, comma 9, stabilisce che "ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (nota n. 648031 del 2 luglio 1996);
Considerato che ai sensi del suindicato art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, occorre modificare le disposizioni contenute nel predetto regolamento in materia di emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;
IL MINISTRO DEL TESORO A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1.
Contenuto della delibera di emissione
1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:
a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;
b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; il rimborso avra' luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente articolo, nonche' di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994 e, per i prestiti da emettere in valuta, anche di quelli previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1996, n. 287.
Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.
Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.
3. Nel caso di emissioni di prestiti convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali, nella delibera di emissione dovranno essere indicate le modalita' di conversione e di esercizio del warrant. La conversione dei prestiti in azioni potra' essere esercitata dai portatori delle obbligazioni, secondo il rapporto di conversione e nel periodo stabiliti dall'ente emittente, per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile. I warrant potranno circolare separatamente dai prestiti e potranno essere esercitati nei periodi indicati nella delibera di emissione.
4. Oltre a quanto espressamente previsto all'art. 35 della legge n. 724/1994 e dal successivo art. 2 gli enti locali non possono emettere titoli obbligazionari con opzioni ed attivare strumenti derivati che modifichino la struttura dei titolo nel corso della sua vita.
5. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalita' di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il "Rome Interbank Offered Rate" (RIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicita' trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sara' il "London Interbank Offered Rate" (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicita' trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole.
Le modalita' di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potra' risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.
Le modalita' di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potra' risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.
6. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento e di tutti gli altri oneri connessi con l'emissione del prestito, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 2, non puo' essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.
7. La delibera di emissione deve altresi' indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento e del servizio finanziario del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo art. 12.
8. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunita' montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresi' l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.
9. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo' essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). -
1. Le province, i comuni di cui agli , le comunita' montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all' , come modificato dall' . E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all' e successive modificazioni ed integrazioni, il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 40 sara' a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall' ;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla .
3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento, Gli investimenti, ai quali e' finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi agli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo' essere successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli e , il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
6. Il prestito obbligazionario verra' collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si fara' riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito e' stato sottoscritto.
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalita' di cui all' . Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.
L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all' . Il rimborso del prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell' . I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro ilo 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all' ."
Il testo dell'art. 37 della stessa e' il seguente:
"Art. 37 (Indebitamento degli enti dissestati) -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione e di prestiti obbligazionari purche':
a) abbiamo registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiamo interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall' , convertito, con modificazioni, dalla .
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato".
Il testo dell' (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell' ) e' il seguente:
"Art. 46 (Autofinanziamento di opere pubbliche) -
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Il piano finanziario previsto dall' , convertito, con modificazioni, dalla , deve essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.
5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP) o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il CIP o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una societa' specializzata, scelta nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.
7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanziario e l'attivita' di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa".
Il testo dell' (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e' il seguente:
"Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico- finanziari) -
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.
2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all' , gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziari con l'assunzione di mutui alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato articolo 46.
3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico- finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui".
Il testo dell' (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996) e' il seguente:
"Art. 5 (Emissione di prestiti obbligazionari) -
1. L' , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti e' consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non e' superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.
Art. 2.
Prestiti in valuta estera - Copertura rischio di cambio
1. Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta estera devono essere accompagnati, al momento dell'emissione, da una corrispondente operazione di swap. L'operazione di swap dovra' trasformare, per l'emittente, l'obbligazione in valuta in un'obbligazione in lire, senza introdurre elementi di rischio. Il costo di tale operazione, insieme con tutti gli oneri sopportati dall'ente emittente in relazione all'emissione del prestito, ivi compresa la commissione di cui al successivo art. 12, concorre alla determinazione del costo effettivo di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 287/1996.
2. L'operazione di swap dovra' essere effettuata da intermediari di provata affidabilita' ed esperienza nel settore, con riferimento anche alla valutazione assegnata agli intermediari medesimi dalle maggiori agenzie di rating.
Note all' :
Per l' si veda la nota precedente.
Art. 3.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448 ))
Art. 4.
Benestare preventivo della Banca d'Italia
1. Per le emissioni disposte sul mercato interno la delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724/1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. L'ente dovra' prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.
Note all' :
Per l' si veda la nota all'art. 1..
Il testo dell' (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
"Art. 129 (Emissioni di valori mobiliari) -
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci miliardi di lire.
2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in piu' riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi.
3. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione, puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia puo' differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale dal CICR. La Banca d'Italia puo' vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari;
c) all'emissione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunita' europea e conformi alle disposizioni comunitarie;
e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministero del tesoro a norma del , convertito dalla .
6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' determinare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo".
Art. 5.
Procedura per la raccolta del risparmio
1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari che ai sensi del presente regolamento gli enti locali possono emettere sul mercato interno, salvo quanto indicato nell'art. 6, e' sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994, anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149.
Il prospetto informativo che gli enti emittenti sono tenuti a redigere ai sensi di tale normativa deve contenere, tra l'altro, la precisa indicazione che il prestito non e' assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.
Il prospetto informativo che gli enti emittenti sono tenuti a redigere ai sensi di tale normativa deve contenere, tra l'altro, la precisa indicazione che il prestito non e' assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.
Note all'art. 5:
Il testo degli artt. 18 e ss. della (Conversione in legge, con modificazioni del D.I. 8/4/74 N. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) e' il seguente:
"Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB - indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e di termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilanci in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singoli o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:
a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;
b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni;
c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b) precedenti.
Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziarie e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al .
Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.
Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalita' previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.
La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.
La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione.
Art. 18-bis - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabili e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con .
Art. 18-ter - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere.
L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.
Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legare o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e' equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.
Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.
Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e' punita a norma del quinto comma del precedente art. 18.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi.
Art. 18-quater - Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti artt. 3, lettere b) e c), e 4.
La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa potra' altresi' disporre che le societa' e la borsa potra' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal .
Art. 18-quinquies - Prima della pubblicazione del prospetto informativo e' vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato - anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicita' radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica - riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18.
Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano gia' stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma.
I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB.
Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la CONSOB puo' vietare l'ulteriore diffusione degli stessi.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma e' punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma e' punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.
I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonche' la conformita' della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione.
La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in conformita' delle procedure ivi stabilite.
In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma.
Per l' , si veda la nota all'art. 1.
Il Capo I della (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli) reca: "Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione".
Per l' , si veda la nota all'art. 1.
Art. 6.
Certificazione dei bilanci degli enti emittenti
1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalita' di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
3. Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della societa' emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 1, comma 2, dell'art. 73 e dell'art. 105, comma 1, lettera d), del gia' citato , e' rispettivamente il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione) -
2. L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto."
"Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione)
1. Nella relazione prescritta dall' , l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati."
"Art. 105 (Funzioni)
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione."
Il reca: "Attuazione della delega di cui all' , concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa"
Art. 7.
Collocamento del prestito obbligazionario
1. Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalita' ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti, tenuto conto anche dei requisiti di provata affidabilita' e capacita' di collocamento sul mercato dei soggetti medesimi.
2. L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualita' di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale.
3. L'ente non procedera' all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato.
4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvedera' all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall'art. 4 della legge n. 149/1992, e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 7:
Il testo dell' (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli) e' il seguente:
"Art. 4 -
1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facolta', da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.
2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato.
3. Ogni investitore non puo' sottoscrivere l'offerta pubblica presso piu' di un membro del consorzio di collocamento.
4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente indicati, i criteri di riparto cosi' individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate.
5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'articolo 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purche' sufficientemente ampie, nel caso di offerte finalizzate a quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sara' stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare."
Art. 8.
Regolamento del prestito obbligazionario
1. Nella data prevista per il regolamento del prestito gli intermediari dovranno versare al tesoriere dell'ente l'importo a ciascuno assegnato.
Art. 9.
Erogazione del ricavato del prestito
1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995.
2. In applicazione del principio sancito dall'art. 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalita' previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
Note all'art. 9:
Il testo dell' (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente:
"Art. 19 (Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo) -
A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base dello stato di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal direttore dei lavori."
Il testo dell'art. 46 del gia' citato e' il seguente:
"Art. 46 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) -
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45, l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, salvo quanto previsto da norme speciali;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministero del Tesoro con proprio decreto.
Il testo dell' , convertito in (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 14 bis -
1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non e' previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica."
La , reca: "Sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici."
Art. 10.
Servizio del prestito - Garanzie
1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito dei fondi occorrenti per il servizio stesso.
2. Per gli enti emittenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito e' assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo.
3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1995.
Note all'
Per l' si veda la nota all'art. 6.
Il testo degli e e' rispettivamente il seguente:
"Art. 48 (Delegazione di pagamento) -
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo."
"Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) -
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'identita' di mora in caso di ritardato pagamento."
Il testo dell' (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 25 (Consorzi) -
1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o piu' servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.
Il testo dell' , convertito in (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) e' il seguente:
"Art. 10 bis (Indebitamento delle aziende locali) -
1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dalla assemblea consortile, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con . Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all' , con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.
2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.
3. Si applicano le disposizioni di cui all' , e .
4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accettate nell'anno precedente.
5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda e' tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da piu' istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.
6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi."
Art. 11.
Caratteristiche dei titoli obbligazionari
1. I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato e' destinato al subdeposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. ovvero, per i prestiti collocati sui mercati esteri presso appositi enti internazionali; il certificato puo' altresi' essere gestito a cura dell'emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito.
2. Per i prestiti emessi sul mercato interno l'ente emittente provvedera', a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine in quanto applicabili.
3. L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresi' effettuato se il certificato globale e' rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub-deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverra' a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalita' indicate nella convenzione di cui al successivo comma.
4. Qualora l'ente emittente decida di avvalersi della gestione accentrata dei titoli, e' tenuto a stipulare apposita convenzione con la Monte Titoli S.p.a. ovvero con gli enti internazionali di cui al comma 1 del presente articolo.
Note all' , reca "Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.".
Art. 12.
Commissioni di collocamento
1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, l'ente emittente corrispondera' agli intermediari incaricati del collocamento una provvigione non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.
2. Per le emissioni da collocare sul mercato interno gli intermediari non dovranno applicare alcun onere di intermediazione alla clientela.
Art. 13.
Contributo al bilancio statale
1. Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto e' versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.
Art. 14.
Quotazione sul mercato secondario
1. L'ente emittente puo' richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario interno ed estero. Per la quotazione sul mercato interno si osservano le disposizioni vigenti in materia.
Art. 15.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 1996.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 luglio 1996
Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Allegato A
ALLEGATO A
Al Ministero del tesoro - Direzione
generale del tesoro - Servizio I -
Divisione I
COMUNICAZIONE
(ai sensi dell'art. 3 del regolamento)
Emittente: ........................................................
Ammontare nominale (in valuta): ...................................
Intermediari: .....................................................
Data di lancio: ...................................................
Prezzo d'emissione: ...............................................
Costo complessivo ....................................... (%) .....
Tasso di interesse: ...............................................
Metodo di indicizzazione (nel caso di interesse variabile)
..................................................................
Maggiorazione LIBOR: ..............................................
Commissioni: ......................................................
Data di godimento: ................................................
Scadenza: .........................................................
Quotazione presso la Borsa valori di: .............................
Opzione di rimborso anticipato da parte dell'emittente: ...........
Swap: .............................................................
Equivalente ammontare in lire .....................................
Intermediario Swap: ...............................................
Il prestito verra' collocato presso il mercato ....................
Titolo di riferimento: ............................................
Al Ministero del tesoro - Direzione
generale del tesoro - Servizio I -
Divisione I
COMUNICAZIONE
(ai sensi dell'art. 3 del regolamento)
Emittente: ........................................................
Ammontare nominale (in valuta): ...................................
Intermediari: .....................................................
Data di lancio: ...................................................
Prezzo d'emissione: ...............................................
Costo complessivo ....................................... (%) .....
Tasso di interesse: ...............................................
Metodo di indicizzazione (nel caso di interesse variabile)
..................................................................
Maggiorazione LIBOR: ..............................................
Commissioni: ......................................................
Data di godimento: ................................................
Scadenza: .........................................................
Quotazione presso la Borsa valori di: .............................
Opzione di rimborso anticipato da parte dell'emittente: ...........
Swap: .............................................................
Equivalente ammontare in lire .....................................
Intermediario Swap: ...............................................
Il prestito verra' collocato presso il mercato ....................
Titolo di riferimento: ............................................