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Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Definizioni Art. 2. Finalita' e principi
Capo II
ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI
Art. 3. Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica Art. 4. Destinatari Art. 5. Liberta' di scelta Art. 6. Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo Art. 7. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) Art. 8. Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP Art. 9. Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi Art. 10. Controllo della veridicita' delle dichiarazioni Art. 11. Attivita' a tempo parziale degli studenti Art. 12. Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
Capo III
STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
Art. 13. Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari Art. 14. Utenti Art. 15. Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti Art. 16. Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari Art. 17. Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito
Capo IV
SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 18. Sistema di finanziamento Art. 19. Disponibilita' finanziaria
Capo V
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 20. Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario Art. 21. Rapporto al Parlamento Art. 22. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23. Norme finali Art. 24. Abrogazioni