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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. (11G0243)

Art. 1.

Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonche' delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L' stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161: «Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.». - La (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329. - Il (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306. - Il Regolamento (CE) 1234/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. - Il Regolamento (CE) 543/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 giugno 2008, n. L 157. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 1234/2007 si veda nelle note alle premesse - Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.