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Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario. (10G0034)

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»;
3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»;
5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, comma 1»;
b) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'.»;
3) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;
4) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
5) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per condurre la valutazione prevista al comma 2»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;
d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;
e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;
f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».
Note all'art. 2: - Il testo dell' , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle societa' di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al capitale delle SICAV. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 15, per la SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15, comma 1. 5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del . Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'art. 15 comma 1 dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.». - Il testo dell'art. 15 del citato , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Partecipazioni). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'. 2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' del'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione. 3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa'. 4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario. 5. La Banca d'Italia, determina con regolamento: a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevante ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione prevista al comma 2.». - Il testo vigente dell'art. 19 del citato , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole «societa' di intermediazione mobiliare»; c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati nell'art. 13; g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5. 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati. 3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.». - Il testo dell' , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle societa' di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'art. 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione del risparmio". 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.». - Il testo dell'art. 43, del citato , come modificato dal presente decreto, cosi' recitano: « e attivita' esercitabili). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', indipendenza e onorabilita' indicati dall'art. 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1 , abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; f-bis) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5; f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina: a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto. 3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della societa' ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. 5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della societa'. Alla societa' di investimento a capitale variabile non si applicano gli , , e ; non sono ammessi i conferimenti in natura. 6. La SICAV puo' svolgere le attivita' connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 7. La SICAV puo' delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a societa' di gestione del risparmio. 8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.». - Il testo dell'art. 43-bis del citato , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 43-bis (SICAV che designano una SGR o una societa' di gestione armonizzata). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una societa' di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2; f) lo statuto preveda: 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione armonizzata e l'indicazione della societa' designata. L'affidamento della gestione a una societa' di gestione armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV. 2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 43.».