Norme in materia ambientale.
Art. 259-ter.
(( (Delitti colposi in materia di rifiuti). ))
1.
((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.))
((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.))