N NORME. red.it

Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.

Art. 1.

Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione.
2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - La e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio 1998. Note alle premesse: - L' regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non pu'o' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". - Per quanto riguarda la vedasi la nota al titolo. - La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996. - La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996. - Il , modificato dal , reca disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell' , e dell' .