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Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

Art. 1.


Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.
Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.