Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)
Art. 1.
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 ((,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti ((della disposizione di cui al presente numero)) non pregiudicano la validita' delle procedure selettive nonche' la decorrenza del rapporto concessorio, ((deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027)) con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente ((alla data di entrata in vigore)) del presente decreto, delle modalita' e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte ((...))
((nel Registro nazionale)) delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ((e quelle gestite dagli)) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
((3-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalita' turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione")).
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti ((della disposizione di cui al presente numero)) non pregiudicano la validita' delle procedure selettive nonche' la decorrenza del rapporto concessorio, ((deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027)) con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente ((alla data di entrata in vigore)) del presente decreto, delle modalita' e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte ((...))
((nel Registro nazionale)) delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ((e quelle gestite dagli)) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
((3-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalita' turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione")).
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), ((e) e f),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ((fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo,)) si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
((1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attivita' sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalita' sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attivita' non economiche in base al diritto dell'Unione europea)).
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando e' pubblicato ((per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio)) on- line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione ((...)), nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ((italiana e, per)) le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente ((concedente)) non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ((tranne che nel caso)) in cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro ((...)) il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" ((del sito internet istituzionale)) dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario ((, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo));
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non e' inferiore ((a)) cinque anni e non e' superiore ((a)) venti anni ed e' pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto ((dei principi)) di parita' di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalita':
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi ((indicato)) dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa ((, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilita'));
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere,((preferibilmente)) in misura prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione, personale di eta' inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro ((...)) sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare)) entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte ((di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati)) dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al ((numero)) 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditivita'»;
b) al ((numero)) 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi', all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) ((,)) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12 ((del presente articolo)).
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente ((alla data di entrata in vigore)) della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), ((e) e f),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ((fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo,)) si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
((1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attivita' sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalita' sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attivita' non economiche in base al diritto dell'Unione europea)).
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando e' pubblicato ((per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio)) on- line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione ((...)), nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ((italiana e, per)) le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente ((concedente)) non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ((tranne che nel caso)) in cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro ((...)) il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" ((del sito internet istituzionale)) dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario ((, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo));
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non e' inferiore ((a)) cinque anni e non e' superiore ((a)) venti anni ed e' pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto ((dei principi)) di parita' di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalita':
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi ((indicato)) dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa ((, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilita'));
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere,((preferibilmente)) in misura prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione, personale di eta' inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro ((...)) sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare)) entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte ((di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati)) dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al ((numero)) 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditivita'»;
b) al ((numero)) 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi', all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) ((,)) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12 ((del presente articolo)).
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente ((alla data di entrata in vigore)) della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge ((29 dicembre 2022, n. 198,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.