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Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017)

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle gia' indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.
2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)), e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)), e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
e) l'entita' degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
((4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali e' differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo))