Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. (23G00005)
Art. 1.
((Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici))
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni ((del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge)) recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo((e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,)) che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
((1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" sono aggiunte le seguenti: ", la cui condizione di inagibilita', anche pregressa al sisma del 2009, purche' documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumita' al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati"))