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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

Art. 1.



Misure di sostegno per le attivita' chiuse

1. Il Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attivita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)). Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)) sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione ((entro il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.