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Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (18G00104)

Art. 1.

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale
1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza, nonche' per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri ((, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale)), fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.