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Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (16G00252)

Art. 1.



Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
5. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.