N NORME. red.it

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

Art. 21.

Organi e statuto
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152));
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, e' approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)). Con lo statuto sono altresi' disciplinate ((...)) le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei conti.