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Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249)). (12G0051)

Art. 1.

1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
((al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate)) in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ((al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili))";
((
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione" sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,".
1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita',".
1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta"))
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 2012, N. 62)).
((2-bis. In ragione della necessita' di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"))