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Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254)

Art. 1.

Modifiche al codice di procedura penale

((01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558"))
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;