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Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 70.000.000 (( per l'anno 2005 )).
2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante (( corrispondente riduzione dell'autorizzazione )) di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come (( determinata )) nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.