Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.
Art. 1.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere, con uno o piu' decreti dirigenziali adottati in conformita' alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sara' effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato restera' in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalita' di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.
2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Societa'.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ((con imputazione all'unita' previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)).