Disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
Art. 1.
1. Per gli interventi straordinari volti ((all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana)) della citta' di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilita' autorizzate dal comma 1 e' predisposto dal comune di Parma ed approvato ((, sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonche' le attivita' convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.