Disposizioni urgenti concernenti modalita' ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 1.
Modalita' ((e tempi)) di definitiva cessazione del regime
transitorio
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare (( contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato)) :
a) la quota di popolazione ((coperta)) dalle nuove reti digitali terrestri ((che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento));
b) la presenza sul mercato ((nazionale)) di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorita' invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.