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Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'.

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".