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Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

Preambolo
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, al fine di rendere piu' congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "((pari al)) 90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".

Art. 2.

(( (Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale"))

Art. 3.

(( (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario"))

Art. 4.

Disposizioni transitorie
1. Gli importi gia' corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5.

(( (Copertura finanziaria) ))
((
1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978))

Art. 6.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alla Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli