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Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

Art. 1.


(( 1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328))
2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.
((2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare))