Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.
Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1.
((Il termine per l'applicazione della disciplina)) prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' ((differito)) al 31 dicembre 2003.
((Il termine per l'applicazione della disciplina)) prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' ((differito)) al 31 dicembre 2003.
((1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1))