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Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

Art. 1.

Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme."
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria ((, anche degli enti territoriali,)) o non erariale.