Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali.
Preambolo
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficolta' finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilita';
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio (( non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso )), nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
Art. 2.
1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.
(( 1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno" ))
Art. 2-bis.
((
1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non e' dovuto per le insegne di esercizio delle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.
6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attivita' economica. In caso di pluralita' di insegne l'esenzione e' riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1))
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.".
"2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi (( negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 )), la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili (( determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003. ))".
"4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi (( negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 )), la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili (( determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003. ))".
(( 2-bis. Al comma 9, secondo periodo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti" e' inserita la seguente: "correnti" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti" ))
3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro il mese di febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di aprile 2002".
Art. 3-bis.
Art. 3-ter.
Art. 3-quater.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obb1igo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli