N NORME. red.it

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

Art. 1.

(( (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) ))
((
1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".
))