Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' differito al 31 ottobre 2001.