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Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

Art. 1.

Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. (5)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 SETTEMBRE 2002, N. 192, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 23 OTTOBRE 2002, N. 234.
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
((3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri))
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 335, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.