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Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 1.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformita' con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:
a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
b) le modalita' di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalita' di ripartizione dello stesso tra le regioni;
c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;
e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto. La liquidazione del saldo e' subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).
4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Con lo stesso decreto ministeriale sono anche stabiliti i tempi e le modalita' per l'invio del predetto modello.
4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano separatamente le poste relative alle valutazioni di fine esercizio.
4-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 2002, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 2002, N. 178)).