N NORME. red.it

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

Art. 1.


(( 1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) se uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione" ))
2.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )).
3.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )).
((
4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).
- 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice".
))
5. Dopo l'articolo 132 (( delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) , e' aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".