Disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali.
Art. 1.
(( Tariffe postali agevolate ))
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1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2002. I decreti di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1 settembre 2001.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1 ottobre 2000-31 dicembre 2001, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' Poste Italiane S.p.a. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. La societa' Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a presentare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata, in attuazione di quanto previsto dal contratto di programma stipulato con il Ministero delle comunicazioni, che svolge i compiti di autorita' di vigilanza e controllo sul sistema postale.
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