Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.
Art. 1.
Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi
1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1 luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000.
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2-bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche' del presente decreto.
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