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Misure urgenti per l'autotrasporto.

Art. 1.

Oneri indiretti
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, (( si applicano anche )) per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere e' determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.
2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati (( per il 1998 )) nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.