Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.
Preambolo
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che ha introdotto rilevanti modificazioni in materia di imposta sulle successioni, nonche' in materia di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di tasse ipotecarie e di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle dichiarazioni di successione;
Visto il comma 4, secondo periodo, del citato articolo 11 del decreto-legge n. 79 del 1997, che ha previsto, per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data del 29 marzo 1997, l'effettuazione da parte degli eredi e dei legatari del versamento dei predetti tributi relativi alle dichiarazioni di successione entro il 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Ritenuta la straoardinaria necessita' ed urgenza di differire il predetto termine, al fine di evitare che i soggetti interessati, non ancora adeguatamente informati, incorrano in sanzioni per il ritardato versamento;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decretolegge:
Art. 1.
Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione
1. E' differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge n. 79 del 1997.
Art. 1-bis.
(( (Differimento del termine per la regolarizzazione
delle societa' semplici esercenti attivita' agricola).))
((
1. Il termine per la regolarizzazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre 1997.
))
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 1997
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick