Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia
Art. 01.
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.
2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1997, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.
La L. 28 marzo 1997, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.