Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 1.
Riparto degli oneri
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.