Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivita' di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivita' sono attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalita' indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.