Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.
Art. 1.
Interventi di modifica delle disposizioni previste ((dagli articoli 3 e 3-bis)) del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni.
1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, ((del presente decreto)).".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
modificazioni.
1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, ((del presente decreto)).".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.