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Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

Art. 1.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche ((ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e gia' individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471)), la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato.
2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.
3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorita' di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalita' e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.".
2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.