N NORME. red.it

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonche' autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

Art. 1.

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2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dell'attivita' economica svolta e non superiore al valore medesimo.
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.