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Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 1.

1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia.
2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto e' affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.